«I Consigli sono organismi di partecipazione che danno modo di cooperare al bene della Chiesa, tenendo conto della scienza e competenza di ciascuno. Occorre salvaguardare un equilibrato rapporto tra il ruolo dei laici e quello che propriamente compete al parroco. I legittimi Pastori, nell'esercizio del loro ufficio, non vanno mai considerati come semplici esecutori di decisioni derivanti da opinioni maggioritarie emerse nell’assemblea ecclesiale. La struttura della Chiesa non può essere concepita su modelli politici semplicemente umani. La sua costituzione gerarchica poggia sul volere di Cristo e, come tale, fa parte del "depositum fidei", che deve essere conservato e trasmesso integralmente nel corso dei secoli»
(Giovanni Paolo II - 10 gennaio 2004).

La creazione di Organismi parrocchiali prende origine da un modo nuovo di pensare i rapporti tra pastori e fedeli laici all'interno della Chiesa; quella di oggi è una Chiesa più pronta a riconoscere ai fedeli laici il fondamento e il valore della loro vocazione e delle loro specifiche competenze.

E' una Chiesa nella quale i rapporti tra fedeli e pastori si vengono delineando nella coscienza sempre più lucida di una vera eguaglianza della dignità e nella quale nessuno è esentato dal diritto-dovere di contribuire alla crescita della comunità.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) costituisce lo strumento della comune decisione pastorale che si attua mediante il confronto delle opinioni. Tra le finalità si propone soprattutto di studiare, valutare e indicare tutto quanto riguarda il progetto pastorale della parrocchia, coordinare le attività dei vari settori della vita parrocchiale: liturgia, catechesi, carità, impegno sociale e culturale, ecc., favorire la comunione tra i gruppi, promuovere strutture di dialogo con le istituzioni sociali, culturali ed educative presenti e operanti sul territorio.

Il CPP "ha solamente voto consultivo" (Can. 536), nel senso che alla deliberazione consiliare deve necessariamente accedere il parere favorevole del Parroco; da parte sua, il Parroco deve tener presenti e considerare con il massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità, e non si scosterà da esse se non per gravi motivi. Il principio della comunione, molto più vero e profondo di quello dell'umana democraticità, esige che Parroco e membri del Consiglio procedano corresponsabilmente nel discernere la conformità evangelica delle decisioni riguardanti l'intera comunità e i tempi di oggi. Il CPP risulta composto di 24 membri: 11 eletti dai fedeli, 9 rappresentanti dei vari gruppi e commissioni, 5 cooptati dal Parroco. Per i due Consigli possono votare ed essere votati solo i fedeli cresimati che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, sono in piena comunione con la Chiesa, si distinguono per maturità di fede, per coerenza cristiana, per prudenza e capacità di collaborazione pastorale. I Consigli rimangono in carica un quadriennio e si rinnovano allo scadere del mandato.

Il C.P.P., con le sue norme che ne regolano l’attività, aiuta a raggiungere una maggiore comunione ecclesiale. Esso educa al servizio e alla comunione e contribuisce non solo a creare una nuova mentalità, ma a rilevare la fisionomia nuova della Chiesa post-Concilio. 

Il Consiglio per gli Affari Economici.

Il Consiglio affari economici è un organismo che si occupa di coadiuvare il Parroco nelle scelte gestionali ed amministrative della vita comunitaria. Così come per il Consiglio Pastorale Parrocchiale, la presenza del C.AA.EE. in ogni Parrocchia è obbligatoria e sancita dal Codice di Diritto Canonico. Il consiglio deve: “ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri” (Codice di Diritto Canonico Can. 1254).

Le assemblee vengono fissate dal Presidente (il Parroco) che determina l’ordine del giorno e nell’ambito dei consiglieri nomina il segretario.

Il consiglio si adopererà per esprimere il proprio parere circa alcuni atti amministrativi e documenti di amministrazione straordinaria. Verificherà anche gli obblighi fiscali della Parrocchia e annualmente sarà approvato il rendiconto. Verranno costantemente monitorate le spese correnti e quelle straordinarie con previsioni di spesa. ” È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio” (Can. 586)“In ogni Parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

 

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